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IVA serramenti: Sintesi circolare 15/E 2018 | Ambrosi Partner

Scopri quale aliquota IVA applicare ai serramenti (22%, 10%, 4% o mista) con la circolare n 15/E del 12 Luglio 2018. Analisi completa e chiara.


Punto 1: la rilevanza dei beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio: La circolare in questo punto fa un riassunto sull’applicazione dell’IVA nel contesto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riassumendo il quadro legislativo attuale per l’applicazione dell’IVA agevolata come premessa allo sviluppo dei punti seguenti: fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già riportato precedentemente.

Punto 2: individuazione dei beni significativiRiporta semplicemente l’elenco dei beni significativi come riportato nel D.M. del 29 dicembre 1999 tra i quali compaiono anche gli infissi esterni ed interni. Più dettagliatamente l’elenco, già indicato precedentemente, è il seguente:• ascensori e montacarichi;• infissi esterni ed interni;• caldaie;• videocitofoni;• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;• sanitari e rubinetterie da bagno;• impianti di sicurezza.

Punto 2.1: rilevanza delle parti staccate dei beni significativi – Articolo 1, comma 19, legge di bilancio 2018 Qui l’Agenzia comincia veramente ad entrare nel merito di quanto ci interessa!Per prima cosa chiarisce che tutti i beni forniti durante l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa in un contratto di fornitura e posa, se non sono compresi nell’elenco dei beni significativi riportato nel D.M. del 29 dicembre 1999, sono soggetti ad IVA al 10%.Appare evidente che le tapparelle gli scuri, le veneziane, le zanzariere, le inferriate o grate di scurezza, ma anche i controtelai e gli elementi di finitura come coprifili e contro-davanzali non appaiono in quell’elenco e quindi sarebbero soggetti ad una aliquota IVA del 10%. Si pone però il problema di capire se questi beni hanno una rilevanza autonoma o se siano da considerare come parti essenziali del serramento e quindi soggetti all’aliquota IVA “mista”.Una prima chiave interpretativa è riportata proprio in questo punto che recita:“Peraltro, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi”

Questo significa che se facciamo un intervento di sola fornitura e posa di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di scurezza, senza contestuale fornitura del serramento, in fattura l’aliquota IVA da applicare è al 10% sia su tutti i beni che sui servizi

Punto 2.2: casi particolari In questo punto l’Agenzia entra ancora più nel dettaglio e analizza in modo specifico come vanno considerati:

• tapparelle, scuri, veneziane;

• zanzariere;

• inferriate o grate di sicurezza.


Punto 2.2.1: Tapparelle L’Agenzia delle Entrate ammette che le tapparelle (e per analogia tutti gli elementi di schermatura come scuri, persiane, frangisole, veneziane ecc..) sono funzionalmente autonome rispetto all’infisso perché svolgono un ruolo diverso, che è quello di schermare il calore e la luce e quindi sono soggette ad una aliquota IVA del 10%: il serramento sconterà dunque una aliquota IVA al 22% solo per la parte eccedente all’importo delle tapparelle e della manodopera.Sembrerebbe tutto chiaro però l’Agenzia continua nel seguente modo:“Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle” ovvero si applica anche alle tapparelle l’IVA mista 10% e 22%”.

Dunque l’Agenzia delle Entrate non prende una posizione definitiva e stabilisce che le tapparelle (e gli altri sistemi oscuranti) sono generalmente “elementi non strutturalmente integrati, ma però potrebbero anche essere “strutturalmente integrati” pur senza specificare quale sia il criterio di scelta.S orge dunque un problema: chi stabilisce se una schermatura è strutturalmente integrata all’infisso? Secondo la nostra opinione non può essere che il serramentista a decidere in quale delle due situazioni si trovaLa scelta però non è univoca perché l’Agenzia non da alcuna indicazione tecnica e quindi considerare lo stesso elemento in entrambe le situazioni. “Strutturalmente integrato” potrebbe infatti significare che svolge un ruolo essenziale per la funzionalità specifica del serramento, come è il caso delle ante fisse e mobili, del vetro, della maniglia, delle guarnizioni e della ferramenta ovvero la circostanza che esso costituisca una componente essenziale senza la quale il bene non potrebbe funzionare (vedi ad esempio il ruolo strutturale delle ruote per una autovettura che sono facilmente staccabili, me senza le quali la macchina non può muoversi). Secondo questo concetto, poiché l’eventuale eliminazione della schermatura non porterebbe alla perdita di funzionamento dell’infisso, si può ragionevolmente ritenere che le schermature o i sistemi oscuranti non siano strutturalmente integrate all’infisso.Potremmo però anche pensare che “strutturalmente integrato” significhi semplicemente che esiste un vincolo meccanico che fissa l’elemento al telaio del serramento: in questo caso le tapparelle potrebbero essere considerate strutturalmente integrate. La scelta avrà conseguenze non solo per la scelta di quale aliquota IVA applicare ma anche per quanto riguarda l’applicazione dell’Ecobonus come evidenziato nell’ultima parte di questo capitoloIn qualsiasi caso, per evitare problemi in fase di eventuale accertamento, il serramentista dovrà esplicitare la sua decisione nella fattura con la frase “strutturalmente integrato” o “strutturalmente non integrato”.Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate che normalmente non ha le competenze per valutare quale sia la situazione tecnica non può che rimettersi alla competenza del serramentista.

Per evitare problemi suggeriamo quindi che il serramentista, dopo aver preso la decisione, la riporti sempre nella fattura con la seguente frase:

Cassonetto, telo avvolgibile, tapparella con guide, accessori - motori di sollevamento (ma anche persiane scuri, frangisole, veneziane interne o esterne) - non strutturalmente integrati al serramento - € …………oppureCassonetto, telo avvolgibile, tapparella con guide, accessori - motori di sollevamento (ma anche persiane scuri, frangisole, veneziane interne o esterne) - strutturalmente integrati al serramento - € …………

Punto 2.2.2: Zanzariere e grate di sicurezza

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per quanto riguarda le Zanzariere vale lo stesso discorso delle Tapparelle.

 

Per poter applicare in fattura l’IVA al 10% alle zanzariere dovremmo anche in questo caso riportare la seguente dicitura:

Zanzariere - non strutturalmente integrate al serramento - € ………

oppure decidere che, in virtù del fatto che vengono fissate al telaio siano

Zanzariere - strutturalmente integrate al serramento - € ………


Anche in questo caso la scelta avrà conseguenze non solo per l’aliquota IVA da applicare ma anche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l’Ecobonus come evidenziato nell’ultima parte di questo capitoloIn merito invece alle Grate di Sicurezza, indipendentemente da come siano fissate, sul muro o sul serramento, l’Agenzia specifica che sono dei beni con una funzionalità sicuramente diversa rispetto al serramento e non sono comprese nella lista dei beni significativi del D.M. del 29 dicembre 1999.Quindi nel caso di fornitura e posa, le grate di sicurezza sono sempre soggette ad una aliquota IVA del 10% senza bisogno di specificare se siano o meno strutturalmente integrate all’infisso.


Punto 3: Valore dei beni significativi.

Capire qual è l’importo da imputare al bene significativo è sempre stato oggetto di discussione ma in questo punto finalmente l’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento molto dettagliato. In pratica stabilisce che il valore del bene significativo deve tener conto delle materie prime per la sua realizzazione e della manodopera impiegata per la produzione ed in qualsiasi caso non può essere inferiore al costo delle materie prime ed al costo della manodopera impiegata per realizzarlo. La circolare specifica inoltre che ai costi così determinati, per chi produce il serramento, vanno aggiunti i costi indiretti, ovvero i costi generali di produzione, quali gli ammortamenti dei macchinari e dei capannoni, gli affitti, i costi di manutenzione ecc... Restano esclusi però i costi generali ed amministrativi ed i costi di distribuzione dei prodotti.A titolo puramente indicativo si può immaginare che il costo di produzione di un serramento così calcolato, sia circa un 30-40% inferiore rispetto al prezzo di vendita.Più facile la determinazione del valore del bene significativo per coloro che acquistano il serramento, poiché in questo caso corrisponde al suo prezzo d’acquisto.In entrambi i casi dunque l’Agenzia vuole che il valore del ricarico ovvero il margine di valore aggiunto dalla figura del venditore (detto anche Mark Up) deve essere escluso dal valore del bene significativo.Infatti specifica: “Ciò che rileva, dunque, (ai fini della determinazione del valore del bene significativo ndr) è solo il costo “originario” del bene significativo, sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi”

In altre parole se acquisto un serramento al prezzo di € 1.000,00 e lo vendo a € 1.300,00 il valore del bene significativo è € 1.000,00 mentre i € 300,00 che corrispondono al ricarico, vanno a confluire nella voce manodopera o servizi sui quali si applica una aliquota del 10% (per capire meglio vedere gli esempi di fatturazione).Va inoltre segnalato che, ai fini della individuazione della corretta aliquota IVA da applicare, se possiamo togliere dal prezzo di vendita del serramento la quota relativa al ricarico ed aggiungere questo importo al costo della posa la conseguenza sarà che nella maggior parte dei casi il cliente andrà a pagare sul complesso della fattura di fornitura e posa del serramento l’IVA al 10% anche senza considerare l’eventuale valore delle parti staccate, che comunque alla luce di questi chiarimenti, appaiono più facilmente individuabili.

Punto 4 – Modalità di fatturazione

La fattura per la fornitura e posa di serramenti in un contesto di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, oltre ad indicare il corrispettivo complessivo, deve tenere separato il valore dei beni significativi rispetto ai rimanenti beni e servizi prestati congiuntamente.

 

In altre parole non si può riportare una voce unica “fornitura e posa” in quanto sarebbe impossibile determinare in modo corretto le due aliquote IVA da applicare:• al 10% sui servizi e sui beni non significativi forniti contestualmente e su di una uguale quota del valore del bene significativo• al 22% sulla quota parte residua dei beni significativi

È chiaro che se il valore dei servizi e dei beni non significativi, individuati come specificato nei punti precedenti, supera il valore del bene significativo, tutta la fattura avrà una applicazione dell’IVA al 10%: fin qui nulla di nuovo.La vera novità è nell’ultima parte di questo punto, dove si spiega come inserire in fattura il valore del ricarico ovvero del mark up che viene determinato dalla differenza tra il valore di acquisto o di produzione del bene significativo e il prezzo di vendita e va inglobato nella voce della “manodopera”.

 

Il problema è che se io acquisto un serramento a € 1.000,00 e lo rivendo al prezzo di € 1.300,00, con un prezzo per la posa di € 100,00, per poter applicare l’IVA in modo corretto in fattura devo specificare le suddette voci nel seguente modo:

Bene significativo (oppure serramento) € 1.000,00

Posa + servizi € 400,00 (somma di € 100,00 per la posa + € 300,00 di ricarico)

IMPONIBILE TOTALE € 1.400,00 

 

Conseguentemente le aliquote IVA da applicare saranno:

• IVA al 10% su € 800,00 (€ 400,00 (posa + servizi) + € 400,00 quota parte del valore del bene significativo)

• IVA al 22% su € 600,00 (quota residua del bene significativo)

 

Il problema è che nel preventivo il cliente avrà avuto una descrizione diversa della fornitura e precisamente:

Serramento € 1.300,00

Posa € 100,00

IMPONIBILE TOTALE € 1.400,00

 

Come potete notare l’imponibile finale non cambia, ma esprimendo le voci della fornitura come suggerito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate per poter applicare l’IVA al 10% anche sul ricarico del serramento, veniamo di fatto a fare una fattura con delle voci diverse rispetto al preventivo e, in aggiunta, a segnalare al cliente finale quanto è il nostro margine lordo di ricavo: in qualsiasi caso non esistono alternative.Al più si può nella fattura aggiungere alla voce posa una generica voce “servizi” nella quale mettere la quota del ricavo in modo da evitare contestazione sul fatto che in preventivo la posa era indicata a € 100,00 e poi diventa € 400,00 se pur con una concomitante riduzione del costo del serramento.

Negli esempi di fatturazione che seguono tutto viene evidenziato in modo più chiaro

Punto 5: Decorrenza della nuova disciplinaQuesto punto contiene un bellissimo regalo ai serramentisti che avevano applicato, fino al 31 dicembre 2017, l’IVA in modo non corretto.Infatti, l’interpretazione autentica fornita con l’art.1 comma 19 della Legge di Bilancio 2018 L. 205/2017 relativa a quanto riportato, 19 anni prima!!!,nell’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999, chiarisce il criterio in base al quale i componenti e le parti staccate fornite insieme all’infisso assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore del bene significativo e alle modalità di determinazione di tale valore e, come tutte le interpretazioni autentiche, ha una efficacia retroattiva!!

Inoltre il legislatore, forse ammettendo che in assenza di questi chiarimenti era per il serramentista difficile applicare l’IVA in modo corretto, inserisce una clausola di salvaguardia per il contribuente e chiarisce:“Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate”.La circolare della Agenzia delle Entrate specifica ancora meglio questo concetto chiarendo che:“anche eventuali comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste dalla norma di interpretazione autentica (ad esempio, erronea determinazione del valore dei beni significativi, emissione di fatture incomplete rispetto ai dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica), tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non possono essere contestati o le relative contestazioni andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti (ovvero le contestazioni già risolte). Resta, peraltro, precluso il rimborso dell’imposta che sia stata applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro la predetta data”

Questo significa che se negli anni trascorsi avete applicato l’IVA in modo non corretto rispetto a quanto finalmente chiarito da questa circolare non dovete preoccuparvi perché SONO PRESCRITTI TUTTI I COMPORTAMENTI DIFFORMI TENUTI DAI CONTRIBUENTI FINO AL 31/12/2017 QUALI AD ESEMPIO ERRONEA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI O EMISSIONE DI FATTURE INCOMPLETEQuindi l’Agenzia delle Entrate non solo non potrà contestarvi nulla in merito all’applicazione non corretta dell’IVA ma addiritturaEVENTUALI CONTESTAZIONI IN CORSO ANDRANNO ABBANDONATE.Come ultima frase l’Agenzia inserisce però anche una clausola di salvaguardia nei confronti di se stessa e del Tesoro in quanto chiarisce che se avete avuto un accertamento negli anni scorsi in cui vi hanno contestato delle difformità sull’applicazione dell’IVA ed il procedimento si è concluso (e voi avete pagato l’IVA evasa e le sanzioni), non potete chiedere, alla luce di questi chiarimenti, la revisione e l’eventuale rimborso delle somme pagate.Nemmeno potete chiedere il rimborso dell’IVA che sia stata versata in misura maggiore nel periodo precedente a questi chiarimenti anche in assenza di accertamenti.

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